Art. 14.
(Servizi pubblici ambientali).

      1. Il servizio idrico integrato e il servizio pubblico di smaltimento dei rifiuti solidi urbani, salvo motivata deroga stabilita dalla regione, sono organizzati e gestiti a livello sovracomunale con riferimento ad ambiti territoriali ottimali per un espletamento efficace, efficiente ed economico di tali servizi.

 

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